AVVISO
ALLA CLIENTELA
PRINCIPALI NORME DI
TRASPARENZA RELATIVE ALLA MEDIAZIONE CREDITIZIA
Questo avviso contiene l’indicazione dei diritti e degli
strumenti di tutela della clientela in conformità a quanto previsto
dalla normativa vigente, ed in particolare ai sensi dell’art. 16 della
legge 108/1996, del Titolo VI del T.U. Bancario, della Delibera CICR
del 4 marzo 2003, del Provvedimento di attuazione della Banca d’Italia
del 25 luglio 2003 e del Provvedimento UIC del 29 aprile 2005.
INFORMAZIONI SUL
MEDIATORE CREDITIZIO
MUTUI WEB SRL ,Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Sede legale: Via De Amicis, 24 - 20017 RHO (MI)
P. IVA e Cod.fiscale n. 07101640964 – REA n. MI-1935627 – CCIAA di Milano
Iscrizione Albo Mediatori Creditizi presso Banca d’Italia al n. 139258
Sito internet: www.mutuo-Milano.it
ATTIVITÀ ED OBBLIGHI
DEL MEDIATORE CREDITIZIO
Il mediatore creditizio è obbligato ad iscriversi
all’Albo dei Mediatori Creditizi tenuto ed aggiornato dalla Banca
d’Italia.
Il mediatore creditizio è colui che, professionalmente,
anche se non a titolo esclusivo, ovvero abitualmente, mette in
relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o
intermediari finanziari con la potenziale clientela, al fine della
concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
Il mediatore creditizio non è responsabile degli
inadempimenti o della eventuale mancata concessione e/o erogazione alla
clientela dei finanziamenti richiesti, né è responsabile nei confronti
della banca o di altri intermediari finanziari degli inadempimenti
della clientela.
Al mediatore creditizio è vietato concludere contratti
di finanziamento nonché di effettuare, per conto di banche o di
intermediari finanziari, l’erogazione di finanziamenti, inclusi
eventuali anticipi di questi, ed ogni forma di pagamento o di incasso
di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito
DIRITTI DELLA
CLIENTELA
Il cliente ha il diritto di:
- Avere a disposizione copia di questo avviso alla
clientela. L’avviso è messo a disposizione su supporto cartaceo o su
altro supporto durevole ed è accessibile sulla homepage del
sito ufficiale utilizzato dal mediatore creditizio (www.mutuo-Milano.it)
- Avere a disposizione copia del foglio informativo
vigente. Il foglio informativo vigente è messo a disposizione su
supporto cartaceo o su altro supporto durevole ed è accessibile sullahomepage del
sito ufficiale utilizzato dal mediatore creditizio.
STRUMENTI DI TUTELA
Sono a tutela del cliente:
- L’obbligo di stipulare il contratto di mediazione in
forma scritta e il diritto del cliente, qualora lo stesso sia
qualificabile come consumatore ai sensi del D.lgs 206/2005,
di recedere dal contratto entro i 10 giorni lavorativi dalla
sottoscrizione del mandato.
- L’obbligo, in caso di offerta svolta in luogo diverso
dal domicilio o dalla sede o da altro locale aperto al pubblico del
mediatore creditizio, di consegnare al cliente copia di questo avviso
alla clientela e del foglio informativo relativo al servizio offerto.
In caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, i
mediatori creditizi devono mettere a disposizione i documenti in
oggetto mediante tali tecniche, su supporto cartaceo o su un altro
supporto durevole, disponibile e accessibile per il cliente.
- L’obbligo di consegnare al cliente, prima della
conclusione del contratto di finanziamento, copia dell’avviso
contenente le principali norme di trasparenza e il foglio informativo
relativi all’operazione di finanziamento offerto dalla banca o
dall’intermediario finanziario erogante. In caso di utilizzo di
tecniche di comunicazione a distanza, i mediatori creditizi devono
mettere a disposizione i documenti in oggetto mediante tali tecniche,
su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole, disponibile e
accessibile per il cliente.
- L’indicazione, nell’ambito degli annunci pubblicitari
relativi all’attività di mediazione creditizia, degli estremi
dell’iscrizione all’Albo dei Mediatori Creditizi presso Banca d’Italia
e che il servizio offerto dal mediatore creditizio si limita alla messa
in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o
intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela per la
concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma; tale servizio non
garantisce l’effettiva erogazione del finanziamento richiesto.
- L’indicazione, nell’ambito degli annunci pubblicitari
relativi ad operazioni di finanziamento nei quali il mediatore
creditizio dichiara il tasso d’interesse o altre cifre concernenti il
costo del finanziamento, degli eventuali oneri di mediazione creditizia
a carico del cliente, dell’ISC (Indicatore Sintetico di Costo) o del
TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale).
- Nel caso di controversie tra Cliente e Mediatore,
l’obbligo di esperire un preventivo tentativo di conciliazione avanti
al Servizio di Conciliazione della Camera Arbitrale istituita presso la
Camera di Commercio competente sulla base della residenza del cliente.